AUTO STORICHE, IL LAZIO ACCETTA SOLO CERTE VENTENNALI

Ecco quanto pubblicato oggi da Aci storico relativo alla Regione Lazio al riguardo delle auto storiche. Come si può leggere su questo link:

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/

(poi andare su Lazio e cliccare sulle voci “riduzioni ed esenzioni” e “veicoli storici”)

anche i veicoli con vent’anni di età e fino a ventinove anni godono di certe agevolazioni, a patto però che fossero già storici entro il 31 dicembre 2014. 

Regione Lazio

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici

ATTENZIONE! La Legge 23 dicembre 2014, n.190  (Legge di stabilità per il 2015) all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.

Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l’anno 2015 e seguenti sono:

a)  per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997):

 

  • Bollo annuale entro il 02 febbraio 2015 per la periodicità gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il bollo avrà sempre periodicità gennaio – dicembre di ogni anno;

b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera con potenza effettiva  fino a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino  al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicoli con le seguenti modalità:

 

  • Primo bollo di raccordo con periodicità gennaio – luglio 2015 (entro il 02 febbraio 2015) e successivamente, bollo con periodicità agosto 2015 – luglio 2016 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto – luglio)

Al compimento dei 30 anni, si applica la tassa di circolazione forfettaria annuale, come di seguito specificato.

Veicoli ultratrentennali

Restano vigenti le agevolazioni per i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

 

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria

Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali (fino al 31/12/2014)

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

 

  • costruiti da oltre vent’anni e da non più di ventinove (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a

Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/

(poi cliccare sulla regione Lazio e sulle voci “riduzioni ed esenzioni” e “veicoli storici”).

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