Tutti i pignoramenti immobiliari convalidati anche prima del 21 agosto 2013 – cioè prima dell’entrata in vigore del decreto del fare – saranno cancellati. E’ quanto ha disposto la corte di cassazione tramite la sentenza 19270/2014. Una decisione che, per il suo valore retroattivo, fa sì che i pignoramenti già avviati vengano cancellati, se la vendita dell’immobile non è ancora avvenuta, e se sussistono precise condizioni. Quando l’abitazione è l’unico immobile posseduto dal debitore, è la sua residenza anagrafica, ha finalità abitativa e non è di lusso, non può essere pignorata. Sono questi i requisiti che, secondo quanto disposto dal decreto del fare, rendono impignorabile un bene immobile. Condizione che è valida anche per i pignoramenti già avviati prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto. Inoltre, se il credito a ruolo non è pari ad almeno 120mila euro e se non sono ancora decorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca (tempo entro il quale il debitore può ancora versare il credito dovuto ed evitare le procedure cautelari di pignoramento da parte di Equitalia), il pignoramento immobiliare non è fattibile.
Se la sentenza 19270 della corte suprema ha confermato certi requisiti di impignorabilità, non ha però modificato quelli sull’ipoteca. Ogni immobile, compresa la prima casa, continua infatti ad essere ipotecabile dall’agente di riscossione se l’importo a ruolo è pari ad almeno 20mila euro. Le decisioni sulle procedure cautelari non impediscono nemmeno ad Equitalia di intervenire nelle procedure di esproprio di altri creditori.