BOLLO AUTO STORICHE, IL PIEMONTE SALVA LE VENTENNALI

La Regione Piemonte avrebbe deliberato oggi di mantenere le agevolazioni a favore delle auto storiche ventennali e ‘under 30’ con una legge regionale che non tenga conto della Legge di stabilità, come aveva da tempo caldeggiato l’Asi. Questo stando ad indiscrezioni in seguito alla riunione svoltasi oggi.

Questa la normativa in vigore PRIMA che fosse approvata la Legge di stabilità. La ripubblichiamo in attesa di notizie più precise al riguardo.

Le auto anziane (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda apposita.

Per tali veicoli, se messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
La tassa annua è pari a:

  • € 20,00 per i motoveicoli;
  • € 30,00 per gli autoveicoli.

Sono esclusi dall’agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di un’attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all’ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)

I benefici indicati per le auto “anziane” si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent’anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , è certificato da centri specializzati.

L’accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l’agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.

L’esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

 

Add a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.