BOLLO AUTO IN MISURA RIDOTTA: QUALCUNO CI PROVA!

Riceviamo da Carlo Carugati e pubblichiamo volentieri quanto segue.

Caro Gabriele,

questa volta non ti invio una ridente recensione di un raduno, ma la notizia di avere scoperto come qualcuno sul bollo auto cerchi di speculare nel triste palcoscenico della diatriba Stato Regioni in materia.  Come potrai vedere dalla copia di quello che era l’emendamento presentato e non approvato e dalla analisi fatta dall’Associazione Veicoli Storici è chiaro che non possono essere dei politici che non sanno distinguere un veicolo da storico, da colui che ha manovrato questo piano per un ambito premio : il Monopolio Assoluto.
Certamente ora, visto che non è stato approvato, cercano di nascondere questa nefandezza, ma il giornalismo significa anche mettere in luce cose scomode, ma fa parte del servizio all’informazione corretta e coerente.
Per integrare il testo ho scelto delle foto d’autore dove si distingue una vettura (definita dalle linee auree), la BMW serie 5 E 39 presentata nel 1995 (quindi modello ventennale) con una vettura che ha superato i 30 anni dalla presentazione alla stampa (1981), la Maserati Biturbo (nella foto nella home page accanto al titolo), che ha delle sorelle più giovani che oggi si trovano in questo nuovo stato di purgatorio.  Infine ho scelto una vettura di 52 anni (Opel Kadett A 1963 ) non iscritta ASI che se fosse passato questo emendamento avrebbe dovuto pagare la tassa di proprietà piena.
Carlo Carugati
Addetto Stampa
Associazione Amatori Veicoli Storici
mob. +39 338.88.90.387

Carlo Carugati

Bollo auto in misura ridotta: nella confusione generale, qualcuno ci prova! Come ormai è arcinoto a tutti, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato radicalmente l’Art. 63 della Legge 342/2000 escludendo di fatto da ogni beneficio tutti i veicoli di età compresa tra 20 e 29 anni.

A questo punto si sono scatenate le rimostranze dei possessori di tali veicoli, che si sono visti improvvisamente privati di un beneficio fiscale al quale, in buona fede, ritenevano di avere diritto. Anche la gran parte dei mezzi di comunicazione (stampa quotidiana, riviste del settore e siti internet o blog) ha in vario modo cavalcato lo scontento.

Digital Camera

Una BMW Serie 5 E39 del 1995.

Da parte loro, anche alcune Regioni hanno affrontato l’argomento, proponendo diverse soluzioni per mantenere il beneficio, tutte però dimostratesi inapplicabili in quanto in netto contrasto con la Legislazione nazionale, come  precisato dal Ministero delle Finanze con Risoluzione n. 4/DF del 1 aprile 2015.

Abbiamo parlato di “confusione generale” (soprattutto da parte dei mezzi di comunicazione). E’ necessario però a questo punto sottolineare un fatto basilare, di cui molti commentatori non hanno tenuto conto: il comma 1) dell’Art. 63 Legge 342/2000 (non modificato dalla Legge di Stabilità 2015) non riguarda affatto i veicoli di interesse storico ma concede il beneficio fiscale a tutti i veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno della loro costruzione”. 

Molti hanno scritto che, d’ora in poi, i veicoli sarebbero stati considerati di interesse storico dopo i 30 anni: nulla di più errato ! Il Codice della Strada (Art. 60) e il Regolamento di attuazione (Art. 215) non sono stati modificati.

Lo ribadiamo: il beneficio era riservato, e continua ad essere riservato, a tutti i veicoli con 30 e più anni.

I comma 2) e 3) – aboliti dalla Legge di Stabilità 2015 – concedevano il beneficio fiscale anche ai veicoli ventennali “di particolare interesse storico”, facendo anche alcuni chiari esempi della tipologia di veicoli che potevano essere considerati di particolare interesse storico e quindi beneficiari della riduzione delle tasse automobilistiche.

Come spesso avviene nel nostro Paese, la definizione “di particolare interesse storico” è stata interpretata con la massima larghezza e senza il minimo rispetto per lo “spirito” della legge e a questo probabilmente si deve la decisione dello Stato di risolvere il problema alla radice, eliminando qualsiasi tipo di beneficio ai veicoli della fascia 20 – 29 anni.

Opel_Kadett_A,_Bj._1964_(2011-07-02)

Una Opel Kadett A del 1963.

Non ci vuole molto a capire come, venendo meno qualsiasi beneficio, molti dei possessori dei veicoli in oggetto, non abbiano più alcun interesse ad aderire ad un ente che si era attribuito il potere di determinare quali fossero i veicoli di particolare interesse storico (a voler essere maliziosi, soltanto quelli dei propri soci….).

E così l’ASI ha iniziato a muovere le sue pedine per ottenere la revoca del provvedimento che, necessariamente, ha provocato un’emorragia tra i suoi soci.

Nella consueta “Lettera del Presidente” pubblicata sul numero di novembre de La Manovella, il presidente Loi, parlando di Legge di Stabilità scrive, tra l’altro: “La dimenticanza che nasce dal fatto di non essere tornati alla Legge 342/2000 art. 63 spero venga ovviata attraverso gli emendamenti che verranno presentati dai parlamentari a noi vicini……”

In effetti è stato presentato l’emendamento 33.177 alla Legge di Stabilità 2016,  successivamente dichiarato non ammissibile per mancata copertura finanziaria.

Da un esame superficiale del testo (vedi allegato) si sarebbe portati a pensare che si tratti di una pedissequa riscrittura del testo originale dell’Art. 63 della Legge 342/2000 (prima delle modifiche apportatevi dalla Legge di Stabilità 2015) ed infatti alcuni ci sono cascati.

Ma così non è: ci sono due differenze rispetto al testo originale.

La prima è stata inserita probabilmente al solo scopo di rendere l’argomento interessante per la Commissione Bilancio del Senato, è cioè sancisce l’aumento da € 25,82 a € 75,00 dell’importo forfettario da pagare.

La seconda differenza consiste in una breve frase inserita nel comma 1) che riguarda esclusivamente i veicoli di trenta o più anni.

Questa frasetta, testualmente dice: ”L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i motoveicoli anche dall’ FMI…..”

Questo significa che – qualora l’emendamento fosse passato – anche i veicoli trentennali, per essere ammessi al pagamento della tassa di circolazione forfettaria, avrebbero dovuto essere iscritti all’ASI, stravolgendo cosi lo spirito della versione originale dell’Art. 63, che ha previsto il beneficio per tutti  i veicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale

Chi avrà mai suggerito questa aggiunta ai firmatari dell’emendamento 33.177 ??

Sarebbe quanto mai opportuno o, meglio, indispensabile che tutti, ma in particolare i membri del Parlamento chiamati a legiferare, tenessero ben presente quanto affermato con Sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013 dalla Corte Suprema di Cassazione Sez. VI e cioè che “….confliggerebbe invece con il principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l’ASI, una vera e propria rendita di posizione)….

Associazione Amatori Veicoli Storici  A.A.V.S.

(Si ringrazia Carlo Carugati per le foto e la collaborazione).

Allegato il testo dell’emendamento.

A. S. 2111

EMENDAMENTO

Articolo 33

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29.bis: L’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 3423, è sostituito dal seguente:

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i motoveicoli anche dall’F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a ventenni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dall’F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  4. I veicoli si cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in € 51,64 per gli autoveicoli e in € 25,82 per i motoveicoli.

(Seguono le firme di Comaroli, Tosato, Crosio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Divina, Stefani, Stucchi e Volpi.)

 

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